Cassa Edile

Statuto

N. 12659 del repertorio N. 6998 della raccolta

CASSA EDILE A.M.I.Ca.

MODIFICA DI STATUTO

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore diciassette

24.12.1998, ore 17

in Catania e in questo studio notarile sito in Via Carcaci n. 5, innanzi a me, dr. Giuseppe Reina , notaio in Catania ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di detta Città,

sono presenti

- per la " Sezione Autonoma Degli Edili Della Associazione Degli Industriali Della Provincia di Catania " con sede in Catania Viale Vittorio Veneto n. 109, il suo Presidente Alfio Massimino , ingegnere, nato a Catania il 12 Febbraio 1951, domiciliato per la carica presso la sede della Sezione, ove sopra, a tale carica nominato dal Comitato direttivo nella seduta del 25 ottobre 1997;

per la Federazione Sindacale Provinciale di Catania della CISL, con sede in Via Crociferi n. 55, il Segretario Territoriale di detta CISL, Salvatore Leotta , nato ad Acireale il 25 febbraio 1948 ed il Segretario Provinciale dei Lavoratori Edili FILCA-CISL, Alfio Giulio , nato a Misterbianco il 12 luglio 1949, domiciliati per la carica presso detta organizzazione sindacale;

per la Federazione Sindacale Provinciale di Catania della CGIL, con sede in Via Crociferi n. 40, il Segretario Territoriale di detta CGIL, Giacomo scarciofalo , nato a Caltagirone il 18 Marzo 1950 ed il Segretario Provinciale dei Lavoratori Edili FILLEA-CGIL, Antonino Licciardello , nato a Catania il 20 aprile 1951, domiciliati per la carica presso detta organizzazione sindacale;

per la Federazione Sindacale Provinciale di Catania della UIL, con sede in Via A. di Sangiuliano n. 365, il Segretario Territoriale di detta UIL, Angelo Mattone , nato a Catania il 6 settembre 1951 ed il Segretario Provinciale dei Lavoratori Edili FENEAL-UIL, Francesco De Martino , nato a Catania il 15marzo 1954, domiciliati per la carica presso detta organizzazione sindacale.

I suddetti dichiarano di intervenire al presente atto nella loro qualità di unici soci della associazione denominata "CASSA EDILE A.M.I.Ca. (Assistenza Mutualità Istruzione Catanese)".

Della identità personale dei suddetti comparenti che, avendo i requisiti di legge, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni, io, notaio, sono certo

PREMESSO

che con atto ai rogiti del Notaio Achille Muscara' da Catania in data 5 novembre 1990, rep. N. 44406/13940, reg.to a Catania il 13 novembre 1990 al n. 8358 è stato adottato l'attuale statuto della suddetta associazione;

che si appalesa la necessità di modificare ulteriormente il detto statuto per renderlo più aderente alle necessità dell'Associazione ed alla mutata legislazione.

Tutto ciò premesso che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, i suddetti comparenti, nelle rispettive qualità, convengono di adottare lo statuto che al presente atto si allega sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale, nel quale risultano apportate le modifiche convenute.

Sono le ore diciassette e trenta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su un foglio per tre facciate, il presente verbale è stato pubblicato mediante lettura datane a me, Notaio, in Assemblea, alla parte che lo approva.

Alfio Massimino

Salvatore Leotta

Alfio Giulio

Giacomo Scarciofalo

Antonino LicciardelLo

Angelo Mattone

Francesco De Martino

dr. Giuseppe Reina , Notaio

Allegato "A" all'atto

in data 24.12.1998 n. 6998 di raccolta

STATUTO

DELLA

"CASSA EDILE A.M.I.Ca."

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 -

Denominazione

L'ASSOCIAZIONE "CASSA EDILE A.M.I.Ca. (Assistenza Mutualità Istruzione Catanese)" è stata costituita fra la Sezione Costruttori Edili ed affini della ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia medesima FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 34 e 62 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori del 24.07.1959 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 04.10.1960, giusta decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 13.07.1960.

- Art. 2 -

Rappresentanza e domicilio legale

La rappresentanza legale della "CASSA EDILE A.M.I.Ca." spetta al Presidente del Comitato di Gestione.

Per quanto riguarda l'assistenza ed i servizi gestiti dalla "CASSA EDILE A.M.I.Ca.", tutti gli operai iscritti ed i rispettivi datori di lavoro eleggono domicilio legale presso la sede della CASSA stessa.

- Art. 3 -

Sede, Funzione e durata

La "CASSA EDILE A.M.I.Ca." ha sede in Catania.

La "CASSA EDILE A.M.I.Ca." è lo strumento per l'attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra l'A.N.C.E., l'INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, nonché fra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Catania - Sezione Costruttori Edili ed affini e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL di Catania.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La durata della "CASSA EDILE A.M.I.Ca." è indeterminata nel tempo.


- Art. 4 -

Compiti

La "CASSA EDILE A.M.I.Ca." provvede a:

a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito con contratti collettivi e concordati di lavoro stipulati tra le organizzazioni di cui al precedente articolo terzo;

b) prestazioni di previdenza e di assistenza;

c) gestione accantonamento per ferie, gratifica natalizia, permessi individuali e festività soppresse;

d) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all'Articolo Terzo del presente Statuto, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle organizzazioni territoriali della circoscrizione di Catania ad esse aderenti.

- Art. 5 -

Prestazioni di previdenza e assistenza

Le prestazioni della "CASSA EDILE A.M.I.Ca." sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni Nazionali di cui all'Articolo Terzo del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Catania aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La "CASSA EDILE A.M.I.Ca." dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni di cui ai commi precedenti.

- Art. 6 -

Iscritti

Sono iscritti alla "CASSA EDILE A.M.I.Ca.", agli effetti del presente Statuto, tutti gli operai che prestano servizio nel territorio della Provincia di Catania e che sono dipendenti da imprese che, sotto qualsiasi ragione sociale anche cooperativistica, esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della Provincia di Catania.

- Art. 7 -

Rapporto di iscrizione

Il rapporto di iscrizione alla "CASSA EDILE A.M.I.Ca." ha inizio dal giorno in cui l'operaio è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro che si trovi nelle condizioni previste dall'Articolo sesto del presente Statuto.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) morte dell'iscritto;

b) cessazione dell'assistenza gestita dalla Cassa;

c) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un'attività diversa da quella prevista dall'Articolo Sesto del presente Statuto;

d) espatrio dell'iscritto

e) migrazione dell'iscritto in altra Provincia;

f) cessazione definitiva dell'attività lavorativa dell'iscritto.

TITOLO SECONDO

CONTRIBUTI - PRESTAZIONI

- Art. 8 -

Contribuzioni

Le contribuzioni ed i versamenti alla "CASSA EDILE A.M.I.Ca." sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'Articolo Terzo e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Catania ad esse aderenti.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili fra loro.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga e deve essere annotata sulla busta paga.

Il datore di lavoro è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per ferie, gratifica natalizia, permessi individuali e festività soppresse che deve affluire alla "CASSA EDILE A.M.I.Ca.", nonché dei contributi e delle quote di cui sopra, posti a suo carico e trattenuti sulla retribuzione degli operai.

Il Comitato di gestione della "CASSA EDILE A.M.I.Ca." stabilisce le eventuali modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

Nei confronti del datore di lavoro, inadempiente alle norme predette, il Comitato di Gestione potrà adottare, nell'ambito delle leggi e dei contratti, ogni provvedimento atto ad indurre lo stesso agli adempimenti che gli competono.

- Art. 9 -

Gestione dei contributi - prestazioni

La gestione dei contributi, della percentuale per le ferie, gratifica natalizia, permessi individuali e festività soppresse e di quant'altro previsto dal presente Statuto, nonché l'erogazione di qualsiasi assistenza, sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Comitato di Gestione, anno per anno, in base al regolamento interno della Cassa.

Fruiranno di qualsiasi prestazione ed assistenza esclusivamente gli operai iscritti alla "CASSA EDILE A.M.I.Ca." relativamente ai quali risulteranno regolarmente versati sia i contributi di cui all'Articolo Quarto, lettera a) che la percentuale di cui al primo comma del presente articolo, nonché ogni altro contributo ed accantonamento previsto dai contratti nazionali provinciali.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA CASSA

- Art. 10 -

Sono organi della "CASSA EDILE A.M.I.Ca.":

il Comitato di Presidenza;

il Comitato di Gestione;

il Consiglio Generale;

il Collegio Sindacale.

- Art. 11 -

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno, fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'ANCE, assumerà la funzione di Presidente su designazione dell'associazione territoriale medesima.

Uno, fra i membri nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori, assumerà, su designazione di questa, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della CASSA EDILE deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

- Art. 12 -

Il Presidente

Il Presidente ha la firma sociale dell'Ente.

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'Articolo Quattordicesimo, lettera b) del presente Statuto.

Spetta al Presidente di

a) rappresentare la CASSA di fronte ai terzi e stare in giudizio per essa;

b) promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e presiederne le adunanze;

c) decidere circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la CASSA, sentito eventualmente il parere del Comitato di Gestione.

- Art. 13 -

Vice Presidente

Esso sostituisce il Presidente in caso di assenza.

- Art. 14 -

Comitato di Gestione

a) Composizione.

La "CASSA EDILE A.M.I.Ca." è retta da un Comitato di Gestione, paritetico composto da diciotto membri dei quali dodici effettivi e sei supplenti, nominati dall'Associazione degli Industriali della Provincia di Catania, Sezione Costruttori Edili, di detti sei membri effettivi fa parte di diritto il Presidente nominato come al superiore Articolo Undicesimo;

b) Durata dell'incarico.

I membri del Comitato di Gestione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alla Associazione ed alle Organizzazioni di cui all'Articolo Primo di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Comitato, nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite.

Peraltro potrà essere deliberata la corresponsione di un gettone di presenza ai membri del Comitato di Gestione in sede di approvazione di bilancio.

d) Attribuzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Comitato di Gestione di:

deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;

predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui al superiore Articolo Terzo, relativi ai contributi ed alle prestazioni, nonché il bilancio consuntivo;

vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della CASSA, sia tecnici che amministrativi, ed in particolare modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

curare e promuovere l'impiego dei fondi della CASSA a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;

provvedere alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva;

promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della CASSA;

assumere e licenziare il personale della CASSA e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edili.

e) Convocazioni.

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese ed, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato, dal Presidente, dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Comitato viene fatta mediante lettera raccomandata con R.R. da recapitarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore ed il Vice Direttore della Cassa assistono alla riunione.

Il Direttore ne è il Segretario, ma può delegare a tale funzione il Vice Direttore.

f) Deliberazioni.

Per la validità delle adunanze del Comitato di gestione e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti; ciascun membro ha diritto ad un voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

- Art. 15 -

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

a) dodici componenti del Comitato di gestione;

b) tre componenti nominati dall'Associazione Territoriale aderente all'ANCE;

c) tre componenti nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

Due posti alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle indicate nell'Articolo Quattordicesimo, alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le Associazioni Nazionali di cui all'Articolo Terzo.

Spetta al Consiglio Generale di:

esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

approvare il Bilancio Consuntivo della CASSA;

decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

- Art. 16 -

Collegio dei Sindaci

a) Composizione.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente, uno dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Catania, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori della Provincia di Catania ed uno, che ne è il Presidente, da tutte le organizzazioni stipulanti in comune accordo; in difetto di questo, sarà designato dal Presidente del tribunale di Catania.

Il Presidente dovrà essere scelto fra gli iscritti all'Albo dei revisori Ufficiali dei Conti.

Le predette Organizzazioni stipulanti designano, inoltre, due sindaci supplenti, uno di parte industriale ed uno di parte operaia, designati a sostituire i sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore.

b) Durata.

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

c) Compensi ai Sindaci.

Ai Sindaci è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare viene fissato dal Comitato di gestione in sede di approvazione di Bilancio.

d) Attribuzioni del Collegio Sindacale.

Le attribuzioni, i doveri, le responsabilità del Collegio Sindacale sono determinati dalle norme di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci devono riferire al Comitato di gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

Esso esamina i bilanci consuntivi della CASSA, le risultanze contabili e la regolare iscrizione nei registri contabili, redigendo processo verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione senza voto deliberativo.

TITOLO QUARTO

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZI FINANZIARI - BILANCI

- Art. 17 -

Direttore - Vice Direttore - Personale

A reggere gli uffici della "CASSA EDILE A.M.I.Ca.", per assicurarne l'esatto funzionamento, il Comitato di gestione nomina, su segnalazione rispettivamente della rappresentanza dei lavoratori e dei costruttori, un Direttore ed un Vice Direttore le cui mansioni ed attribuzioni sono stabiliti dal Consiglio stesso o dal regolamento interno della CASSA.

La nomina dei designati è sottoposta alla condizione del preventivo esplicito consenso delle controparti, in mancanza del quale le designazioni si intendono decadute e devono essere rinnovate.

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza od impedimento temporaneo di quest'ultimo.

In sede di regolamento interno della CASSA, il Comitato di Gestione fissa i requisiti necessari per poter ricoprire la carica di Direttore e di Vice Direttore.

L'assunzione del personale adibito agli uffici della CASSA è fatta dal Comitato di gestione, udito il parere del Direttore.

Il trattamento disciplinare, economico, assicurativo e previdenziale di tutto il personale dipendente della CASSA, verrà determinato da apposito regolamento, da approvarsi dal Comitato di gestione in conformità alle leggi e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edili.

- Art. 18 -

Patrimonio Sociale

Il patrimonio della "CASSA EDILE A.M.I.Ca." è costituito:

a) dai beni immobili che per acquisti, lasciti donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano acquisiti in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio della CASSA;

d) dalle partecipazioni in enti o società aventi scopi coerenti con quelli della Cassa rivolti a perseguire fini similari.

I capitali amministrati della "CASSA EDILE A.M.I.Ca." oltre che destinati al fine di mutualità, previdenza ed assistenza di cui agli Articoli Quarto e Quinto possono essere momentaneamente impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in altri impieghi che il Comitato di Gestione ritenga idoneamente garantiti, nonché utilizzati in beni e servizi destinati alle funzioni sociali di mutualità che la CASSA si prefigge o ad essi complementari o similari, da individuarsi di volta in volta dallo stesso Comitato di Gestione.

- Art. 19 -

Rendita

Le rendite della CASSA sono costituite :

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte degli operai di cui all'Articolo Quarto, lettera b) del presente Statuto.

In sede di approvazione del Bilancio, la percentuale del 10% dei contributi di cui alla lettera a) del presente Articolo viene destinata a fondo di riserva;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti, sul fondo per ferie, festività e gratifica natalizia, da tutte le attività di gestione della CASSA e le altre rendite patrimoniali;

c) dagli interessi di mora per ritardati versamenti nella misura stabilita nel regolamento interno della CASSA;

d) dai proventi delle multe a mente delle norme dei Contratti Nazionali e Provinciali;

e) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;

f) per ogni altra somma che, per qualsiasi titolo, venga in proprietà della CASSA.

- Art. 20 -

Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto o di gestione, la Cassa potrà valersi delle entrate di cui all'articolo precedente.

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione firmata dal Direttore e vistata dal Presidente del Comitato di Gestione.

- Art. 21 -

Esercizi finanziari - bilanci

Gli esercizi finanziari della "CASSA EDILE A.M.I.Ca." hanno inizio dal 1° ottobre di ogni anno e terminano il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi riguardanti le singole gestioni della CASSA di cui all'Articolo Quarto del presente Statuto, con la indicazione, per ognuna di essa, delle somme riscosse e da esigere e di quelle effettivamente erogate.

Detti Bilanci debbono essere approvati entro il 31 marzo.

Conseguentemente essi debbono essere messi a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione in cui debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale.

Sia i Bilanci Consuntivi che quelli Preventivi debbono essere inviati, entro un mese dalla loro approvazione, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti (datori di lavoro e operai) accompagnati da una relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci.

I Bilanci Consuntivi devono rispecchiare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e dello Stato patrimoniale.

I Bilanci Preventivi devono prevedere una sufficiente ed esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.


TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 -

Alla "CASSA EDILE A.M.I.Ca." è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La "CASSA EDILE A.M.I.Ca." ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- Art. 23 -

Liquidazione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la "CASSA EDILE A.M.I.Ca." ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- Art. 24 -

Modifiche dello Statuto

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dalle organizzazioni stipulanti, sentito il parere del Comitato di Gestione.

- Art. 25 -

Regolamento

Le norme di cui al presente Statuto saranno integrate da un regolamento interno per le gestioni e prestazioni che sarà approvato dal Comitato di gestione previo parere favorevole espresso dalle Associazioni Sindacali stipulanti.

- Art. 26 -

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel Presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Alfio Massimino

Salvatore Leotta

Alfio Giulio

Giacomo Scarciofalo

Antonino Licciardello

Angelo Mattone

Francesco De Martino

Dr. Giuseppe Reina , Notaio